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1^ Associazione Nazionale di Responsabili Tecnici
e Certificatori Automotive
















LE DOMANDE ALL'ESPERTO

Le domande più significative rivolte all'indirizzo info@tecnostrada.it sono la testimonianza del nostro dialogo quotidiano con i centri di revisione, gli allestitori e i consulenti del settore automotive

parte 1 - parte 2 - parte 3 - parte 4 >>> FAQ più recenti


-1. Per la scadenza della revisione dei ciclomotori qual'è la data di riferimento?


-2. E' obbligatorio riportare i dati forniti dalla stazione barometrica durante l'operazione di revisione sul cartaceo che viene archiviato dallo stesso Centro?


-5. Ci chiedono informazioni circa la possibilità di far circolare un veicolo con pneumatici termici, con codice di velocità più basso rispetto a quello previsto.


-6. Ci chiedono informazioni riguardanti le cinture di sicurezza a tre punti e l'obbligo della loro presenza.


-7. Sono in possesso di una spider Fiat due posti del 1970, che non dispone di attacchi per le cinture di sicurezza anteriori, posso essere multato per la loro assenza?


-8. Un Centro di Revisione ci chiede informazioni sulla rumorosità di scarico e le modalità di prova con l'uso del fonometro, in particolare sulle distanze da adottare per l'utilizzo dell'attrezzatura.


-9. Un centro autorizzato può effettuare revisioni di quadricicli a motore?


-10. In sede di revisione periodica, sulle vetture equipaggiate con impianto GPL avente serbatoio di fabbricazione antecedente a dicembre 2000, i responsabili tecnici sono tenuti al controllo del certificato di collaudo del serbatoio ove previsto?


-11. E' ammessa la compilazione di un referto complessivo anche per le revisioni di motoveicoli e ciclomotori?


-12. E' necessario richiedere una nuova autorizzazione a seguito di spostamento delle attrezzature del centro revisioni in altri locali? Quali sono le caratteristiche dei locali adibiti allo svolgimento delle revisioni?


-13. Può un centro autorizzato sottoporre a visita di revisione veicoli elettrici?





1.

La data di riferimento è quella del rilascio del certificato di idoneità tecnica e non quella dell'omologazione del ciclomotore.



2.

Salvo diversi accordi presi con l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, è obbligatorio riportare i dati di cui sopra sul cartaceo da archiviare, per ogni singola revisione



5.

Innanzitutto, l'indicazione del tipo di pneumatici montati e/o montabili sul veicolo deve essere riportata sulla Carta di Circolazione. Con i pneumatici termici o da neve (codice Q-M-M+S) la velocità massima non dovrà comunque superare il limite dei 160 Km/h. Il codice di velocità è quindi rapportato a questo vincolo."


6.

La normativa in materia di cinture di sicurezza è abbastanza complessa in quanto sono stati introdotti negli ultimi anni separate regole riguardanti i veicoli di nuova omologazione e quelli di nuova immatricolazione.
Le Direttive europee sulle cinture di sicurezza: 90/628/CE e 96/36/CEE (recepite rispettivamente con D.M. n°424 del 07/08/1992 e D.M. del 25/11/1996) hanno stabilito l'obbligo delle cinture di sicurezza per i veicoli di nuova omologazione e non per quelli di nuova immatricolazione.
Solo recentemente Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 07/08/2000 ha recepito la Direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 che adegua al progresso tecnico la Direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.
Il Decreto in oggetto ha chiarito che:
dal 1° aprile 2002 le nuove omologazioni dei veicoli a motore (e dal 1° ottobre 2004 anche le nuove immatricolazioni) dovranno prevedere per ogni sedile cinture a tre punti e con pretensionatore, ivi compreso il sedile posteriore centrale.



7.

La risposta alla domanda è nella Circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri n.B53/2000/MOT del 22/giugno/2000 la quale specifica che i veicoli appartenenti alla categoria M1 debbano essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se"...predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco..."come peraltro viene riportato nell'art.72 del Codice della Strada.
Se il veicolo è stato immatricolato prima dell'1.6.1976, è quasi sicuramente sprovviso di idonei ancoraggi per le cinture di sicurezza posteriori: pertanto è esonerato dall'obbligo di installazione di tali dispositivi.
Se, di contro, il veicolo è immatricolato dopo tale data ed esistono gli idonei ancoraggi, le cinture devono essere montate.
In ogni caso, sia per le cinture anteriori che posteriori, non possono MAI essere realizzati ancoraggi (o modificati gli esistenti) che non siano presenti fin dall'inizio. Qualunque modifica deve essere autorizzata previo collaudo.
Ricapitolando, se l’auto non ha la predisposizione per gli attacchi delle cinture, quest'ultime non devono essere montate e quindi non è suscettibile di sanzione amministrativa.
Nei casi di dubbio è comunque opportuno:
. consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo (sul libretto vengono riportate di norma alla voce "cinture di sicurezza", le norme per installare e/o utilizzare correttamente i dispositivi di ritenuta; spesso viene indicata con l'ausilio di foto o disegni la collocazione degli ancoraggi);
. contattare il costruttore del veicolo che, in base ai dati del veicolo, è in grado di fornire i chiarimenti in merito.
ottobre 2003



8.

La rumorosità di scarico è disciplinata dal CAPO III della Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione n°88/95 del 22/05/1995. In esso si sono definite le "Modalità di prova".
Per gli autoveicoli rispondenti alle direttive:
81/334 CEE omologazione successiva al 01.01.87, 84/372 CEE omologazione successiva al 01.01.87, 84/424 CEE omologazione successiva al 01.01.90, 92/97 CEE omologazione successiva al 01.01.95
la prova va condotta a 50 cm dall'orifizio di scarico con le modalità sotto riportate:
- posizionare l'autoveicolo in ordine di marcia come indicato nella figura (omissis). Il terreno di prova deve avere forma di rettangolo i cui lati siano lontani almeno tre metri dai punti più esterni del veicolo;
- sistemare lo strumento di misura (fonometro) in modo che la membrana del microfono si trovi ad una distanza di 50 cm dall'orifizio di scarico ed in asse con lo stesso, comunque a non meno di 0,20 metri dal piano del terreno;
- l'asse del microfono, su cui si ha la massima sensibilità, deve essere parallelo al piano del terreno e formare con il piano passante per la direzione di uscita del gas di scarico un angolo di 45 più o meno 10°;
- per gli autoveicoli con due orifizi di scarico le prove devono essere eseguite per ciascuna uscita con misurazioni separate. Se la distanza tra le uscite è £ 0,30 metri le prove vanno effettuate rispetto all'orifizio di uscita più vicino al profilo del veicolo.
Per gli autoveicoli rispondenti alle direttive: 70/157 CEE, 73/350 CEE, 77/212 CEE Regolamento numero 9 ECE-ONU
la prova va condotta a 7 metri ± 0,20 metri dall'asse del tubo di scarico sul lato sinistro rispetto alla direzione della circolazione e perpendicolarmente allxasse longitudinale del veicolo con il microfono posto a 1,20 m ± 0,10 metri di altezza dal suolo.
La zona di prova è costituita da uno spazio aperto di 50 metri di raggio, nella cui parte centrale si effettuano le prove, oppure, riconosciuta idonea acusticamente, tale cioè che il rumore di fondo sul luogo di misura sia inferiore di almeno 10 dB al livello sonoro da misurare.
Per i veicoli riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 47 del T.U. 393/59 e degli artt. 214, 215, 283, 284, 285, 286, 289, 290 del Regolamento di cui al D.P.R. 420/59, la prova va condotta a 7,5 metri sul lato posteriore con il microfono posto a 1,20 ± 0,10 metri di altezza dal suolo.



9.

Le officine, in base alla circolare prot.1630/404 dell'08/10/01, devono dotarsi degli appositi frenometri omologati per questo tipo di revisione. Per i quadricicli leggeri sono previste, a partire dal 1/7/03, la prova di inquinamento atmosferico e di velocità come stabilito dal D.M. del 29/11/2002. Pertanto le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni del D.D.003/404 del 04/01/2002.
Il decreto ministeriale del 30/06/03 n.1446/403 - art.1 - decreta che le prove di velocità e inquinamento vengano prorogate al 1° gennaio 2004; mentre l'uso del decelerometro per le prove di frenatura è consentita fino al 31.12.03 (Circ.Prot.MOT4/358 del 20/02/03).



10.

Il certificato per serbatoi di GPL non occorre se gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti ECE 67 e ECE 67/01.
I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo "Ex 00 0000" ove:
- la "x" è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l'Italia "E3");
- i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione.
In sede di revisione deve essere accertato che i serbatoi non siano scaduti di validità mediante controllo diretto della punzonatura sul recipiente (serbatoi omologati secondo il Regolamento ECE) ovvero del certificato del serbatoio (ove disponibile).



11.

Anche se il Dipartimento dei Trasporti Terrestri non ha esplicitamente previsto la compilazione di un referto complessivo per motoveicoli e ciclomotori analogamente a quanto è stato consentito per gli autoveicoli, si ritiene ammissibile l'archiviazione di un referto costituito dalla somma dei referti delle singole prove eseguite con il prova fari, il fonometro, il banco prova freni, il decelerografo a condizione che lo stesso contenga tutti i dati previsti.
Del resto non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione di un referto complessivo che consente di semplificare l'archiviazione della documentazione garantendo la registrazione di tutti i dati obbligatori.



12.

L'autorizzazione ad effettuare revisioni viene rilasciata sulla base di specifici requisiti previsti dall'art. 239 del regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada.
La norma stabilisce che le imprese autorizzate abbiano in disponibilità continua ed incondizionata locali con determinate caratteristiche dimensionali e specifiche autorizzazioni amministrative. Pertanto a seguito dello spostamento delle attrezzature in locali diversi da quelli verificati in occasione della visita iniziale dovrà essere rilasciata una nuova autorizzazione previa verifica:
-delle caratteristiche dimensionali e delle autorizzazioni amministrative dei nuovi locali,
-dell'installazione delle attrezzature nei nuovi locali.
Per i restanti requisiti (capacità finanziaria dell'impresa, iscrizione nel Registro delle imprese, responsabile tecnico, ecc.) il centro revisioni potrà fare esplicito riferimento a quelli già posseduti prima del trasferimento.
L'art. 239 del regolamento di esecuzione del vigente Codice stabilisce che i locali delle imprese autorizzate ad effettuare revisioni di autoveicoli abbiano:
- superficie non inferiore a 120 m2,
- larghezza, lato ingresso non inferiore a 6 m,
- ingresso di larghezza non inferiore a 2,50 m e altezza non inferiore a 3,50 m.
Ciascuna impresa aderente a consorzi deve avere locali con:
- superficie non inferiore a 80 m2,
- larghezza, lato ingresso non inferiore a 4 m,
- ingresso di larghezza non inferiore a 2,50 m e altezza non inferiore a 3,50 m.
Le imprese autorizzate ad effettuare esclusivamente revisioni di motoveicoli e ciclomotori devono avere locali con:
- superficie non inferiore a 80 m2,
- larghezza, lato ingresso non inferiore a 4 m,
- ingresso di larghezza non inferiore a 2 m e altezza non inferiore a 2,50 m.



13.

L'art.80 del vigente Codice della strada stabilisce che "[...] il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare [...] il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t, può [...] affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni [...]".
La concessione viene rilasciata per effettuare visite di revisione di "veicoli a motore" aventi le caratteristiche fissate al comma 8 dell'art.80. Tra i veicoli a motore devono ritenersi ricompresi anche i veicoli elettrici i quali ancorché classificabili quali veicoli atipici ai sensi dell'art.59 del vigente codice sono pur sempre veicoli dotati di motore.



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