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1^ Associazione Nazionale di Responsabili Tecnici
e Certificatori Automotive
















LE DOMANDE ALL'ESPERTO

Le domande più significative rivolte all'indirizzo info@tecnostrada.it sono la testimonianza del nostro dialogo quotidiano con i centri di revisione, gli allestitori e i consulenti del settore automotive.

parte 1 - parte 2 - parte 3 - parte 4 >>> FAQ più recenti


-1. Il montaggio della "barra duomi" fra le estremità superiori degli ammortizzatori comporta l'aggionamento della carta di circolazione?


-2. Si può rifiutare la revisione ad un'auto che presenta il campo di visibilità limitato a causa di autoadesivi applicati sui vetri?


-3. Come comportarsi, in sede di revisione, in presenza di vetri di sicurezza?


-4. E' prevista la compilazione di un referto per le prove visive effettuate durante la revisione?


-5. Quali sono gli obblighi di revisione per i veicoli d'epoca?


-6. Un camperista ci chiede informazioni sul camper acquistato da poco. Il camper è stato immatricolato nel 1979 da un concessionario che, per poter procedere al passaggio di proprietà, ha consegnato al camperista il foglio di circolazione provvisorio. Con quest'ultimo ha circolato fino alla scadenza ma ora l'agenzia incaricata della pratica fa sapere che il DTT non può rilasciare il libretto di circolazione con il passaggio di proprietà appositamente registrato perché, afferma, il camper necessita di nuova omologazione.
La motivazione è che nel 1979, quando il camper è stato immatricolato, i camper venivano classificati come "autoveicoli ad uso speciale" mentre attualmente la classificazione è "autoveicolo per uso autocaravan"


-7. Quali controlli effettuare in sede di revisione sui ganci di traino?


-8. Un centro chiede informazioni sulla gestione dei libretti metrologici.


-10. Cosa fare se, completata la revisione, risulta impossibile stampare l'etichetta per mancanza di collegamento con il CED di Roma?



1.

Il montaggio in modo amovibile di una struttura di irrigidimento come la barra duomi non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione. Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso in questi termini nella Lettera Prot. n.0678/UT02/CG2 dell’11 luglio 2000 inviata all'Ufficio del Giudice di Pace di Cortina d'Ampezzo (BL). Si precisa inoltre che per le variazioni che influenzano gli aspetti tecnici del veicolo, come ad esempio l'altezza dal suolo, l'aggionamento della carta di circolazione previo visita e prova presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri è da accertare caso per caso.
maggio 2004

2.

Il controllo del campo di visibilità è previsto come controllo visivo per gli autoveicoli, ed anche per imotoveicoli e ciclomotori provvisti di cabina di guida con parabrezza.
La visibilità del veicolo deve essere, in sede di revisione, in linea con quella prevista in sede omologativa, quindi il responsabile tecnico deve accertare che:
- i montanti non abbiano ricevuto modifiche a scapito della visibilità
- che non esistano targhette, autoadesivi, scritte o cartellini attaccati ai vetri tali da ridurre il campo di visibilità.
Gli accessori ammessi sono: i deflettori laterali fissi o mobili, le antenne radio esterne, i dispositivi retrovisori ed i dispositivi tergicristallo. Quando il campo di visibilità risulta ridotto o modificato, non è possibile effettuare la revisione ed è necessario invitare il proprietario del veicolo a ripristinare la condizione di visibilità ottimale.



3.

I vetri di sicurezza sono tali in quanto, per gli speciali trattamenti a cui sono sottoposti, in caso di rottura, non si dividono in numerosi frammenti taglienti. Se di tipo stratificato, non si proiettano, in caso di rottura, contro le persone. In sede di revisione è necessario accertare che siano di tipo approvato e che riportino il marchio di fabbrica ed omologazione CE; che non sia possibile la loro manomissione; che siano integri.


4.

I controlli visivi effettuati per accertare i requisiti di visibilità dei veicoli non prevedono la compilazione di un apposito referto. I controlli visivi però devono essere effettuati in rispetto delle procedure previste dal punto 3 dell'Allegato II del DM . 408/98 (per gli autoveicoli) ed al punto 4.3 della Circ. A32/2000MOT del 15.02.2000 (per i ciclomotori).


5.

I veicoli d'epoca si definiscono veicoli con caratteristiche atipiche. Essi sono sottoponibili a due tipi di revisione: la prima ogni cinque anni con la quale, se iscritti nell'elenco nazionale dei veicoli d'epoca, si verifica l'originalità delle parti del veicolo e che non ci siano stati interventi modificativi essenziali sugli stessi; la seconda revisione, in base al comma 4 dell'art. 80 del CdS, è annuale ed accerta l'idoneità del veicolo alla circolazione. La mancata revisione annuale comporta uguali sanzioni previste per tutti i veicoli. I veicoli d'epoca sono revisionabili dai centri di revisione privati.


6.

La lettera ministeriale del 21 gennaio 1987, Prot. n. 4735/4120(0)-B007 - Classificazione autocaravan - precisa che, attraverso una legge del 1982 e un DM di tre anni dopo, "l'autocaravan è stato definitivamente inquadrata nelle sue caratteristiche tecniche e funzionali". La lettera ministeriale del 1987, tuttavia, in corrispondenza degli ultimi due capoversi, consente di richiedere alla motorizzazione il duplicato della carta di circolazioneper l'adeguamento della categoria: lo consente, ma non lo impone.
Se il camperista intendesse variare la categoria del veicolo, di conseguenza, dal momento che esso è stato immatricolato prima dell'entrata in vigore della legge del 1982, dovrebbe fare una richiesta alla sua motorizzazione e presentare il camper a collaudo per verificare che sia conforme alle norme correnti.
Il camperista non è obbligato a modificare la classificazione del suo mezzo e non riteniamo corretto che, pur avendo ricevuto la carta provvisoria di circolazione (ora peraltro scaduta), non possa ancora disporre di quella definitiva.



7.

Il gancio di traino è un dispositivo facoltativo. In sede di revisione esso deve risultare correttamente montato, funzionante e di tipo approvato. Sulla carta di circolazione deve risultare che, a seguito di suo montaggio, il veicolo sia stato sottoposto a visita e prova presso il DTT. Inoltre, deve risultare riportata la massa complessiva massima e la larghezza massima del rimorchio abbinabile.


8.

I libretti metrologici sono forniti, al momento dell'acquisto delle attrezzature omologate, dalle case costruttrici delle attrezzature. Su di essi devono essere annotati i controlli tecnici, le riparazioni e le tarature, così come previste dalla legge. Il libretto è consegnato dalla casa costruttrice in duplice copia, una delle quali deve essere consegnata al competente Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - UP DTT. Ogni libretto deve essere reperibile a fianco dell'attrezzatura e deve essere costantemente aggiornato. Rimandando il lettore ad un'attenta lettura della Circ. Prot. 147/96bis del 21/11/2002, che ha introdotto importanti novità in materia di attrezzazture, segnaliamo la Circ. Prot. n. 1243/404 del 9/5/2002. La circolare, oltre ad aver predisposto dei corsi di formazione per i funzionari degli Uffici Provinciali del DTT riguardanti le nuove procedure di controllo delle attrezzature introdotte dalla citata circolare 147/96bis, ha previsto che per le attrezzature omologate a partire dal 30.06.02 le case costruttrici debbano predisporre un manuale operativo delle modalità di taratura. Le case costruttrici inoltre, in sede di omologazione devono provvedere al deposito della password di accesso al software di taratura "in modo tale che possa essere utilizzata dall'Amministrazione e dagli Enti di certificazione riconosciuti ed autorizzati per eseguire il prescritto controllo". Le case costruttrici possono, facoltativamente, compilare il libretto metrologico delle attrezzature oltre che nella lingua nazionale, anche in altra lingua.



10.

Appare indubbio come non si possa trattenere l'utente in attesa del ripristino del collegamento. Il CdS, al comma 13 dell'art. 80, prevede per il centro che si trovi ad affrontare tale evenienza, l'emissione di una certificazione di avvenuta revisione. Non solo, la lett. circ. Prot. A8840/60C4 del 19/09/1996 prevede al punto 1.3 che "l'impresa trattiene la carta di circolazione del veicolo revisionato e rilascia all'intestatario la certificazione di avvenuta revisione", su carta intestata riportante una precisa e corretta identificazione del veicolo revisionato oltre che dell'esito della revisione.


S.I.I.T e Province




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