Le domande più significative rivolte all'indirizzo commerciale@businesscar.it sono la testimonianza del nostro dialogo quotidiano con i centri di revisione, gli allestitori e i consulenti del settore automotive.
-1. Quali sono i requisiti personali e professionali necessari per svolgere la professione di Responsabile Tecnico di linea di revisione?
-2. I corsi di formazione per responsabili tecnici di linea di revisione sono già obbligatori?
-3. Il responsabile tecnico dei centri di revisione deve necessariamente essere dipendente dell'azienda oppure il rapporto di lavoro puo' avere tipologie diverse?
-4. Come comportarsi in caso sia necessaria una sostituzione temporanea del responsabile tecnico di linea di revisione?
-5. Quando sarà possibile per i centri di revisione privati revisionare i veicoli pesanti?
-6.
Qual'è l'iter da seguire per il rinnovo quinquennale della concessione ai centri di revisione?
-7. Che cos'è il sistema MCTC Net e da quando è obbligatorio?
-8. Quali sono le attrezzature necessarie per revisionare ciclomotori e motocicli viste le ultime novità normative?
-9. Per essere conforme al nuovo sistema MCTC-NET, cosa deve risultare sui libretti metrologici delle attrezzature?
-10. E' obbligatorio in fase di revisione l'accertamento della presenza di un giubbotto catarifrangente a bordo della vettura ?
1.
I requisiti sono stabiliti dall'articolo 240 del Codice della strada, così come modificato dal DPR n°360 del 5 giugno 2001. Il Responsabile Tecnico di linea di revisione, oltre ai requisiti di base disposti dal Regolamento (aver raggiunto la maggiore età, non essere sottoposto a misure restrittive, essere fisicamente idoneo ecc..) deve: "aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;" e "aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri". febbraio 2003
2.
Con il trasferimento della quasi totalità delle competenze in materia di revisione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli Enti Locali, la predisposizione dei corsi di formazione per responsabili tecnici è stata demandata alle regioni :
"... le regioni, a norma della legge 21 settembre 1978, n. 845, o le province, ove delegate dalle regioni, promuovono l'organizzazione dei corsi, nel più breve tempo possibile, secondo i criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti..." (cit. da Accordo Stato-regioni-enti locali). Ne deriva che, fino a quando i corsi non saranno opportunamente predisposti, in caso di visita di controllo, dove fosse rilevata l'assenza di attestato di formazione per il responsabile tecnico, gli ispettori e le stesse province non possono sollevare obiezioni.
La Regione Emilia Romagna ha deliberato in materia con legge regionale n. 9 del 13/05/2003 mentre la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione del 12/06/2003 ha nel frattempo indicato le modalità di organizzazione. ottobre 2003
3.
Le modifiche all'articolo 240 del Codice della strada, apportate dal DPR n°360 del 5 giugno 2001 stabiliscono che a) il responsabile tecnico deve... svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa; b) non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione; c) è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'; d) in caso di temporanea assenza od impedimento ... può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Tale norma - riferendo esplicitamente all'attività del responsabile tecnico tutte le operazioni di revisione - tende ad escludere l'ingerenza del titolare dell'azienda richiamando aspetti che non sono propri del rapporto di lavoro di tipo dipendente; parallelamente indica la necessità di una forte integrazione nella struttura aziendale della figura del responsabile tecnico dovendo egli garantire la sua presenza in maniera continuativa. Va da sé quindi che, pur essendo possibili tipologie diverse dal rapporto di lavoro dipendente, in un contratto di lavoro autonomo debbono stabilirsi gli obblighi di cui sopra. febbraio 2003
4.
Con il Decreto Ministeriale del 30/04/2003 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito le procedure da adottare in caso di temporanea assenza o di impedimento a svolgere le operazioni di revisione dei veicoli a motore da parte del Responsabile Tecnico. Le procedure da adottare in queste situazioni erano già state abbozzate, ma in maniera piuttosto lacunosa. Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 5 giugno 2001 l'Art.2 comma2 recita: "...in caso di temporanea assenza od impedimento delresponsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.".
L'Art.1 del D.M. del 30/04/2003, integra quanto sopra riportato specificando che il Responsabile Tecnico può essere sostituito nei suoi compiti da una persona che abbia superato il corso di formazione di cui all'Art.240, comma 1, lettera h, del D.P.R. n. 495/1992, ovvero "da persona dipendente del titolare dell'Autorizzazione Provinciale epossedere da almeno 3 anni la qualifica professionale di operaio specializzato (contratto metalmeccanici, imprese artigiane) oppure operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).
La nomina deve essere richiesta dal titolare con istanza alla Provincia, specificando il requisito in possesso tra quelli sopramenzionati.
Le generalità del sostituto, correlate dalle date di effettivo servizio, devono essere comunicate agli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri;
le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed all'Ufficio della Motorizzazione. febbraio 2004
5.
Quando l'anno scorso la legge 85 del 22/03/01 ha annunciato le modifiche al Codice della Strada, delegando il Governo per la messa a punto dei decreti attuativi, molti centri di revisione hanno esultato nell'apprendere che tra le previsioni modificative vi fosse l'estensione ai centri privati delle revisioni dei veicoli con massa superiore alle 3,5 t. Alcuni hanno predisposto logisticamente le loro linee e gli stessi locali ma, i nove mesi concessi al Governo per legiferare sono trascorsi ed i decreti attuativi sono ancora allo studio. Durante il convegno Egaf svoltosi a Bologna il 21/12/02 il dott. G. Protospataro, ha annunciato che la IX Commissione Trasporti ha già redatto una nuova legge delega contenente i criteri attuativi non ancora inseriti nella riforma del CdS. Tra questi sono previsti anche quelli che il Governo dovrà seguire per disporre l'estensione ai centri privati delle revisioni pesanti. Il pronostico del dott. Protospataro è di due anni, tempo lungo in quanto la novità tanto attesa si inserisce nel complesso progetto di riforma del Codice della Strada. febbraio 2003
6.
L'Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14/02/02 ha introdotto tra le tante novità la trasformazione ope legis delle concessioni ministeriali in autorizzazioni ora rilasciate dagli Enti Provincia. I centri di revisione non dovranno più rinnovare la concessione quinquennale, mentre i soggetti che volessero diventare titolari di un centro di revisione devono rivolgersi alle Province e non più al D.T.T. per avere l'autorizzazione. I criteri ed i requisiti professionali richiesti sono rimasti immutati: la Provincia delega l'Ufficio Provinciale del DTT ad effettuare la visita preliminare durante la quale si verifica che i locali, le attrezzature e le strumentazioni dell'impresa possiedano tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore. Constatato il possesso dei requisiti e la regolarità della documentazione presentata la Provincia rilascia l'autorizzazione inserendo i dati del centro nell'archivio CED del Ministero delle Infrastruttre e dei Trasporti. febbraio 2003
7.
Il sistema MCTC Net si inserisce nel vasto programma di automatizzazione delle procedure di revisione. E' in sostanza un software che, permettendo il collegamento dei centri di revisione con gli Uffici Provinciali del DTT, facilita la gestione del calendario provinciale delle revisioni e consente la vigilanza telematica su tutte le fasi nei centri addetti. E' obbligatorio dal 1° luglio 2004.
8.
Le attrezzature necessarie per revisionare ciclomotori e motocicli sono:
1) banco prova freni per motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote; 2) analizzatore dei gas di scarico per motori ad accensione comandata a due e quattro tempi; 3) banco prova velocità per veicoli a due, tre e quattro ruote 4)fonometro e relativo calibratore acustico; 5) provafari; 6) ponte sollevatore per ciclomotore o motoveicolo a due ruote (le officine già autorizzate per lo svolgimento di revisioni autoveicoli potranno continuare ad utilizzare il ponte sollevatore già a disposizione purché dotato di sistemi di ritenuta per motociclo e ciclomotore); 7) contagiri per ciclomotori o motoveicoli; 8) decelerografo per la misurazione dell'efficienza frenante di motoveicoli e ciclomotori a tre o quattro ruote. Tale strumento deve essere usato solamente in sostituzione del banco prova freni di cui al punto 1 della Circ. prot. n. 2978/404, del 1° dicembre 2003 e limitatamente al 31.12.2004 gennaio 2004
9.
Per essere sicuri che le attrezzature siano conformi a MctcNet, sul libretto metrologico, deve essere riportata la conformità alla Circolare 88/95 e successive modifiche e integrazioni (vedi Circ.n.6902/604 del 4/8/2000).
Nel caso in cui venga riportata la dicitura: "si dichiara, ai sensi dell'art. unico del D.M. 16 gennaio 2000 che il ....... per prove ....... veicoli a due ruote.......sotto indicato e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione D.T.T. CSRPAD con certificato n. ......" come nella stragrande maggioranza dei casi, è opportuno contattare la casa costruttrice per sapere se tale modello è stato aggiornato. Nel caso in cui sia idoneo, è bene farsi recapitare un certificato di conformità che attesti quanto detto. La dicitura di cui sopra non è sufficiente per dichiarare che l'attrezzatura è in regola con MCTC-NET ma questo non esclude che la casa costruttrice abbia appunto creato un nuovo software proprio per adeguarsi. E' chiaro che se esiste il programma di adeguamento, questo arriverà contestualmente al certificato di conformità detto in precedenza. 10.
Le modifiche apportate al Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 251, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214, stabiliscono l'obbligatorietà di "dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera" (Art. 162, comma 4-bis del Codice della Strada). Con Decreto Ministeriale del 30/12/2003 (pubblicato sulla G.U. n.2 del 3/1/2004) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. Citando ancora la legge di conversione dello scorso 1° agosto, "a decorrere dal 1° aprile 2004 [decreto legge n. 355 del 24/12/2003 - ndr] è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta" (Art. 162, comma 4-ter del Codice della strada). In fase di revisione comunque non sussiste l'obbligo di accertare la presenza di tali dispositivi in quanto la legge non ne rende obbligatorio il trasporto (come per il triangolo) ma solo l'utilizzo nei casi sopradescritti. gennaio 2004
S.I.I.T e Province
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