MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Prot. n. 1940/400
Roma, 30 ottobre 2001
OGGETTO: Risposta ai quesiti proposti con nota del 9 ottobre 2001.
Codesta Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature (AICA), ha qui proposto alcuni quesiti, tendenti ad avere chiarimenti in ordine agli argomenti di seguito riportati: 1) Con riferimento al software MCTC-NET, predisposto da questa Amministrazione onde unificare i protocolli di comunicazione delle singole attrezzature tecniche, ed al collaudo in corso di completamento della funzionalità del suddetto software, codesta Associazione chiede di sapere se il p.c. stazione, organo di comando e di controllo delle apparecchiature di linea, sarà anch'esso oggetto di omologazione e nel caso positivo chiede di sapere come verranno effettuati i controlli sui protocolli previsti in particolare per le "connessioni Dir", vale a dire per le connessioni dirette fra le apparecchiature e p.c. stazione.
In ordine a tale quesito si conferma che è prioritaria volontà dell'Amministrazione ottenere la completa intercambiabilità delle attrezzature presenti in linea e che, a tale scopo è previsto che il p.c. stazione sia fisicamente separato da tutte le altre attrezzature, ivi compreso il frenometro a cui tradizionalmente era connesso, onde dotare tale punto di concentrazione di ogni tipo di connessione possibile (RS232, RS485, ecc.). Con tali premesse pertanto si conferma che il p.c. stazione ed il suo software di gestione sarà sottoposto a controllo e successiva omologazione onde verificarne la idoneità a realizzare le connessioni con le attrezzature di prova secondo il succitato protocollo di comunicazione, e che pertanto ove si intenda continuare ad utilizzare frenometri dotati di p.c. con precedente funzione di p.c. stazione, quest'ultima funzione dovrà essere cortocircuitata acciocché il p.c. stazione veda il frenometro come una semplice attrezzatura che colloqui secondo il linguaggio MCTC NET.
2) In ordine poi alla richiesta di proroga di ulteriori due mesi per esprimere suggerimenti in ordine a modifiche migliorative sul citato software MCTC-NET, si esprime al proposito la impossibilità di accedere a tale richiesta, attesa la necessità di definire le caratteristiche del software in argomento ed iniziare pertanto l'attività di omologazione di attrezzature tecniche rispondenti anche a tale standard. Tuttavia, poiché l'Amministrazione ha in corso di definizione la procedura di collaudo del software MCTC-NET, a suo tempo distribuito a tutti i costruttori per un preventivo esame prima della sua approvazione, e poiché alla conclusione del collaudo succederà il previsto periodo di garanzia, codesta Associazione ed i costruttori tutti, opportunamente notiziati dalle Associazioni in indirizzo, avranno la possibilità di far pervenire le ulteriori osservazioni ancora da definire per le eventuali modifiche.
3) Codesta Associazione manifesta inoltre perplessità in ordine alle procedure inerenti le verifiche periodiche sulle attrezzature per le linee di revisione e sostiene sostanzialmente che le relative operazioni debbono essere eseguite da personale qualificato istruito dai costruttori di attrezzature tecniche con l'ausilio di tutta la strumentazione necessaria per tali verifiche, ricordando ancora che in occasione della taratura periodica si effettuano ordinariamente altre operazioni di taratura e manutenzione straordinaria.
Al proposito occorre ricordare, in ciò coinvolgendo direttamente l'attenzione degli Uffici periferici in indirizzo, che l'Amministrazione con circolare n. 88/95 del 22 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che, salvo la verifica iniziale lasciata alla competenza del costruttore o degli Enti di certificazione riconosciuti, le altre verifiche siano di competenza anche del C.S.R.P.A.D. di Roma e dei C.P.A. autorizzati oltreché degli Enti già citati. Tale impostazione scaturisce dal presupposto giuridico che titolare del fine istituzionale della sicurezza della circolazione e degli atti certificatori ed ispettivi che ne conseguono, al fine di attestare la persistenza dei requisiti di idoneità delle attrezzature omologate, è il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di Gestione Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre e che questo Dicastero stabilisce di volta in volta se delegare o meno a terzi, debitamente autorizzati, tale potestà di verifica, controllo e certificazione.
Nel caso specifico la già citata circolare n. 88/95 ha espresso tale delega nei confronti, oltreché dei propri Uffici centrali e periferici, anche nei confronti dei costruttori e degli Enti di certificazioni riconosciuti, che allo stato coincidono con l'Alpi, con sede in Via Battistotti Sassi, 7 - Milano.
Si soggiunge peraltro che la identificazione nell'Alpi quale Ente di Certificazione riconosciuto, deriva da accurata constatazione di idoneità del predetto Ente a svolgere in aggiunta ai costruttori i compiti di controllo tecnico periodico e della sua caratteristica di terzietà rispetto al mercato e pertanto l'Alpi, allo stato rappresenta il braccio operativo dell'Amministrazione in ausilio dell'Amministrazione medesima parallelamente ai costruttori.
Peraltro questa Amministrazione ha richiesto, e conferma con la presente, la necessità che le case costruttrici in sede di omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di omologazione, depositino anche la password di accesso al software di taratura, eventualmente distinta dalla password di accesso al software di gestione generale dell'attrezzatura tecnica di proprietà esclusiva della casa costruttrice, in quanto la prima password, depositata in sede di omologazione e di proprietà dell'Amministrazione, possa essere utilizzata dall'Amministrazione medesima e dall'Alpi o dagli altri Enti di certificazione eventualmente riconosciuti in seguito, per eseguire non solamente il controllo della correttezza delle misurazioni fornite dalle attrezzature ma anche la taratura, utilizzando la predetta password, fino al limite in cui non sia necessario intervenire direttamente sulla struttura hardware del sistema o sul software di gestione riservato alla casa costruttrice, situazione nella quale, interessando direttamente la struttura tecnica delle attrezzature, sarà competente esclusivamente la casa costruttrice per gli interventi di manutenzione e di ripristino.
Diverso poi è il caso degli interventi di manutenzione straordinaria che si praticano a cura delle case costruttrici in occasione delle visite periodiche in quanto tale evento è concettualmente scisso da quello della visita periodica e delle conseguenti operazioni di taratura e potrà essere pertanto evidentemente reso contestualmente a queste ultime solo nel caso in cui sia la casa costruttrice ad intervenire direttamente.
Si conclude pertanto riaffermando la necessità che l'Ente di certificazione riconosciuto Alpi così come questa Amministrazione siano messi tempestivamente in grado di essere dotati di tutti i sussidi necessari, password ed attrezzature tecniche di supporto, perché si possa compiere in un unico contesto sia le operazioni di visita periodica che di taratura.
Eventuali situazioni che evidenzino non conformità nella esecuzione delle predette operazioni di visita periodica sulle attrezzature potranno essere evidenziate comunque a questa Amministrazione per gli opportuni provvedimenti.
IL CAPO DELL'UNITA' DI GESTIONE (Dott. Ing. Ciro Esposito)