MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 770/MOT4
Roma, 18 marzo 2002
OGGETTO: Proroga scadenze delle omologazioni apparecchiature di cui alla circolare n. 88/95 e successive modificazioni.
Come noto con D.M. n. 628/96 si è proceduto a dettare la normativa relativa al settore delle omologazioni delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore di cui all'art. 241 del Regolamento di esecuzione del CDS e relativa Appendice X al Titolo III.
Con circolari n. 88/95 del 22 maggio 1995 e successiva del 6 settembre 1999 sono state indicate le procedure di omologazione, di verifica periodica ed occasionale relative alle anzidette apparecchiature, nonchè le caratteristiche tecniche di cui le apparecchiature medesime devono essere dotate, indicandone peraltro le procedure di prova in sede di utilizzazione.
La circolare prot. n. 6902/604 del 4 agosto 2000, avente per oggetto "Chiarimenti alla circolare n. 88/95 del 6 settembre 1999, ha introdotto alcune ulteriori modifiche alle precedenti, e tenuto conto della emanazione avvenuta nel frattempo di specifiche tecniche in ordine al protocollo MCTCNET (v. circolare 16 novembre 1999 prot. n. 6247/698/99), ha provveduto al riepilogo delle scadenze riguardanti le omologazioni già rilasciate, quelle da rilasciare, nonchè quelle relative alle apparecchiature per le quali si richiedeva il rinnovo dell'omologazione per decorrenza del triennio, entro il 31 maggio 2001.
Detta circolare prevedeva, tra le altre, nuove procedure da attuarsi nel corso della esecuzione delle prove di opacità dei fumi, in ottemperanza ai disposti di cui alla direttiva comunitaria 1999/52/CE, recepita dallo Stato italiano con D.M. 7 agosto 2000. Considerato che sono oggi in scadenza di validità le omologazioni rilasciate in applicazione del D.M. n. 628/96 e circolari n. 88/95, tenuto conto dell'intervenuta applicazione delle procedure di cui al protocollo MCTCNET, nell'ambito delle quali è previsto che dal 1° giugno 2003 tutte le apparecchiature devono essere dotate di detto protocollo, unitamente alle modifiche previste dalla nuova circolare n. 88/95 e successive modifiche, in deroga alle precedenti disposizioni, si ritiene opportuno stabilire quanto segue.
Per tutte le attrezzature ad eccezione dell'opacimetro, le omologazioni già rilasciate potranno essere ritenute valide fino al 31.5.2003, senza alcun adempimento formale, se rispondenti alla circolare n. 88/95 del 6 settembre 1999 e successiva circolare n. 6902/604 del 4 agosto 2000.
Per ciò che concerne l'opacimetro, per il quale corre l'obbligo rammentare che la direttiva 1999/52/CE e successivo decreto di recepimento ha modificato la procedura per la misurazione dell'opacità dei gas di scarico in accelerazione libera, le case costruttrici interessate dovranno provvedere, qualora non l'abbiano ancora fatto, ad aggiornare opportunamente l'omologazione già rilasciata, conformemente alla circolare n. 88/95 del 6 settembre 1999 e successive modificazioni.
Dalla data 1° giugno 2003 tutte le attrezzature già consegnate e di cui sono dotate le officine autorizzate alla effettuazione delle revisioni dei veicoli dovranno essere conformi sia alla circolare di cui sopra sia ad MCTCNET.
Dalla stessa data non saranno rilasciate nuove omologazioni od estensioni e decadranno in via definitiva tutte quelle che non siano state rilasciate conformemente al protocollo MCTCNET.
Le officine che sono già oggi dotate di attrezzature omologate conformemente alla circolare n. 88/95 del 22 maggio 1995, potranno continuare ad operare fino al 31 maggio 2003, tranne che per l'opacimetro per il quale si dovrà provvedere all'opportuno aggiornamento.
Si rappresenta infine che le omologazioni rilasciate secondo il protocollo MCTCNET avranno validità temporale illimitata salvo emanazione di norme, regolamenti o disposizioni che ne inficiano la validità.