TUTTE LE REVISIONI (LEGGERI E PESANTI) VERSO I PRIVATI

Alla fine il Consiglio dei Ministri ha detto sì: c’è il via libera alla revisione dei mezzi pesanti con rimorchi e semirimorchi anche nelle officine private.
Non solo, il Direttore della ex Motorizzazione ha firmato una circolare in data 13 settembre 2021 che stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle linee revisioni dei pesanti: ciò, in pratica, unifica le revisioni dei mezzi pesanti con quelle dei leggeri.
La novità, attesa da tempo, è stata accolta nel Decreto Legge Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre (Art.1, comma 1, lettera c: Codice della Strada, art. 80 – Revisione veicoli).
Viene così sanata (finalmente) la situazione legislativa dei rimorchi e dei semirimorchi, i quali ora possono essere revisionati anche presso le officine private, al pari delle autovetture.
In realtà c’è da precisare che questo DL sana un vuoto legislativo che resisteva sin dall’aprile 1992, quando fu pubblicato il Codice della Strada.
All’articolo 80 comma 8 si ribadiva che le revisioni potevano essere effettuate presso officine private (ci vollero poi 5 anni perché si attivasse la prima autorizzazione, allora concessione, ad una officina privata ad effettuare le revisioni), ma restavano esclusi rimorchi e semirimorchi.
Si narra che sia stato un errore di “copia incolla” dalla legge 122/92 , che era stata promulgata due mesi prima per regolarizzare il ruolo delle officine e che già all’articolo 12, che di seguito citiamo, riportava il contenuto del comma 8 dell’articolo 8 del Codice della Strada, che nel frattempo aveva perso tre parole: “e dei rimorchi”.

Ecco il testo originale dell’articolo 12 della legge 122/92:
12. Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi. [1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85 , entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, può affidare, in concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attività di autoriparazione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione.
Restano invece di esclusiva competenza ministeriale la revisione dei veicoli in regime ADR e ATP.

In precedenza, la norma prevedeva che fossero ammessi in officina solo i veicoli, ma non i rimorchi.
Pertanto le imprese potevano rivolgersi alle officine private per le motrici, ma per la revisione dei relativi rimorchi dovevano prenotarsi comunque alle motorizzazioni.
Per i grossi gruppi di logistica sarebbe stato impossibile adeguarsi ad una legge così monca.
Le imprese oggi sono dotate di trattori per semirimorchi e per ogni trattore spostano contemporaneamente diversi semirimorchi.
In questo modo si recuperano i tempi morti di carico e scarico.
Se presso i privati si revisionassero solo i trattori e non i semirimorchi non sarebbe valsa la pena affidarsi ai privati.

Adesso, con la modifica introdotta nel Decreto Legge Infrastrutture, si va incontro ad una vera e propria svolta epocale.
Si compie infatti, anche a seguito di diverse richieste negli ultimi anni, la volontà di rendere il processo di revisione dei camion del tutto simile a quello delle autovetture.

Altra importante novità introdotta nel decreto riguarda poi gli ispettori di revisione.
Attraverso una modifica all’art. 92 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del dl 17 marzo 2020, n. 19, viene previsto : «il MIMS con apposito decreto individua il numero e la composizione delle Commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

Infine, sempre per quanto concerne il settore dell’autotrasporto, è stata introdotta nel Decreto un’altra novità attesa da tempo: la modifica all’articolo 61 del Codice della Strada, che prevede una lunghezza massima del complesso veicolare (trattore più rimorchio) fino a 18 metri, rispetto ai 16,50 metri consentiti fino ad ora.
Infine lo stesso DL rimette a posto le cose per l’uso della targa prova che ora viene estesa anche ai veicoli già targati.

Leggi le normative che stanno per dare una svolta definitiva a questo comparto ai seguenti link:
- Il Decreto che pone dei termini per targa prova, aggiornamento art.80 e... esami dei corsi di formazione
- Circolare del 13/09/2021: Requisiti dei Centri di Controllo ex Legge 870/1986


Bologna lì, 15 settembre 2021

Giuliano Latuga