Nella definizione di “kit estetico” rientra ciascuno dei seguenti componenti:
· paraurti anteriore con o senza spoiler
· paraurti posteriore con o senza spoiler
· appendici laterali sotto le portiere (minigonne)
· alettone
· cofano con presa d’aria
· presa d’aria nel tetto
· bombature in corrispondenza dei passaruota.
Un kit estetico, pertanto, può essere composto da uno o più elementi di tale elenco.
Chi può applicare un kit estetico su un autoveicolo?
Tutti gli interventi tecnici sugli autoveicoli, di qualunque tipo siano, devono essere realizzati da aziende specializzate.
La ragione è semplice: modificare un autoveicolo significa alterarne le caratteristiche costruttive originali e bisogna quindi operare con la massima competenza.
Se uno spoiler anteriore non fosse stato fissato correttamente, per esempio, potrebbe generare pericolose conseguenze durante la circolazione.
Dunque: il montaggio di un kit estetico dev’essere sempre affidato a un’officina qualificata.
Cosa potrebbe succedere se montassi personalmente il kit?
Una recente circolare diramata dal Ministero dell’Interno agli organi di polizia rammenta che gli alettoni, gli spoiler e le minigonne “possono essere installati a cura e sotto l’esclusiva responsabilità del conducente”.
I conducenti, però, a meno che non siano allestitori o carrozzieri, non hanno la competenza di questi professionisti e quindi non sono in grado di dare alcuna garanzia sulla correttezza del montaggio.
Pertanto, se l’installazione non fosse stata effettuata “a perfetta regola d’arte”, per usare una formula nota e molto chiara, il conducente potrebbe esporsi a un rischio elevato. A tal punto, forse, che nemmeno la sua compagnia assicurativa sarebbe in grado di coprirlo.
Questo spiega anche la ragione per cui è senz’altro prudente certificare il proprio autoveicolo allestito con un kit estetico.
Riferimenti normativi: Circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Cosa devo fare per applicare e regolarizzare un kit estetico sul mio autoveicolo?
L’applicazione del kit estetico è permessa purché esso non sporga dalle dimensioni di sagoma originali dell’autoveicolo. Questo fa sì che non sia necessario procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.
Detto ciò, è opportuno rivolgersi a un’azienda specializzata in tali particolari allestimenti, che potrà dare la massima garanzia sul lavoro effettuato.
Infine, è opportuno procurarsi un certificato che provi la conformità dell’allestimento alle norme nazionali ed europee in vigore.
Riferimenti normativi: Circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quando un kit estetico può essere certificato?
Quando non sporga dalle dimensioni di sagoma dell’autoveicolo, sia efficacemente ancorato e non presenti bordi appuntiti e taglienti.
La lunghezza e la larghezza, nella maggior parte dei casi, sono annotate sulla carta di circolazione. L’altezza può essere rilevata nei prospetti omologativi (noti anche con la sigla DGM 405) o nel certificato di conformità europea (cioè il COC).
La lunghezza totale dell’autoveicolo allestito deve coincidere con quella indicata sulla carta di circolazione. La larghezza, invece, può anche essere maggiore, ma non deve superare complessivamente i 6 cm di differenza (3 cm per lato).
L’altezza minima dal suolo, in corrispondenza del punto più basso del paraurti anteriore e di quello posteriore, non dev’essere minore di 8 cm.
Se anche uno solo di questi requisiti non fosse soddisfatto, il kit non potrebbe essere certificato.
Riferimenti normativi: Circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Perché è meglio certificare l’allestimento?
Perché il conducente è direttamente responsabile di ciò che monta sull’autoveicolo, ma non sempre è in grado di provare che la modifica è stata realizzata a perfetta regola d’arte, come richiede la legge.
In caso di incidente, per esempio, potrebbe nascere la necessità di escludere che il kit estetico non sia fra le possibili concause.
Le disposizioni ministeriali impongono di effettuare delle verifiche anche di carattere tecnico. Per il conducente, perciò, la certificazione costituisce un’efficace, indispensabile forma di tutela.
Riferimenti normativi: Circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La cosiddetta “barra duomi" comporta l'aggiornamento della carta di circolazione?
Il montaggio di strutture di irrigidimento tra gli ancoraggi degli ammortizzatori anteriori, purché effettuato in maniera amovibile, non influenza gli aspetti tecnici dell’autoveicolo per la cui variazione s’imponga una visita e prova e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo a un quesito rivolto dal Giudice di Pace di Cortina D’Ampezzo, è pervenuto a tale conclusione (lettera prot. n. 0678UT02/CG2 dell’11 luglio 2000).
Al contrario, la variazione dell’assetto di un autoveicolo (abbassamento e irrigidimento, con o senza la sostituzione di ammortizzatori, molloni etc.) può modificare sensibilmente la posizione di alcuni dispositivi soggetti a particolari prescrizioni normative. Non si tratta quindi di un intervento da effettuare senza specifiche competenze e attente valutazioni tecniche preliminari, anche da parte della stessa casa costruttrice.
Se è giusto quello che dite voi perchè non ottenete una risposta ufficiale dalla Polizia piuttosto che da qualche altro ente ponendo un quesito specifico come ho fatto io?- Massimo -
L’annotazione e l’impegno di Massimo sono più che apprezzabili. Noi pensiamo di avere una storia dalla nostra parte basta leggere al seguente link: http://www.tecnostrada.it/tuning/omologazione-tuning.html di quante norme sono state provocate da nostre iniziative. Noi rappresentiamo un ente europeo riconosciuto che ci supporta in ciò che sosteniamo forte dei pareri della Commissione Europea che più volte ha messo alle strette lo Stato Italiano in qualità di paese membro inadempiente. E' da febbraio che il Ministero ha annunciato l’imminente pubblicazione del DM attuativo sugli pneumatici e così anche questo problema sarebbe risolto, come lo è già stato per i freni.
La realtà è che attualmente c’è una incongruenza nella normativa che crea confusione. E’ stato modificato l’art 75 del CDS sulle modifiche after market delle autovetture e delle moto. Ovviamente il caso proposto rientra in questa casistica e non nel più generico art. 78 che prevede l’aggiornamento delle carte di circolazione. Inoltre è stato successivamente aggiornato l’art 77 CDS che impone queste approvazioni ed omologazioni in riferimento all’art 75 e non 78. I DM annunciati dalla modifica all’art. 75 dovrebbero rendere l’Italia in sintonia con le normative europee che sono prevalenti su quelle nazionali. Come già accaduto per i freni (vedi DM 148 - art. 9) questi decreti dovrebbero finalmente riconoscere anche le certificazioni europee come le nostre, valide anche in Italia in alternativa ai collaudi effettuati dalla nostra Pubblica amministrazione. Di questo ne sono consapevoli i Giudici di pace che hanno accolto i ricorsi avversi a sanzioni del genere emesse dagli organi di Polizia. Una attenta lettura delle normative CE già recepite dal nostro CDS e degli art. 28 e 30 del trattato della CE, confermano che l’attuale posizione nazionale su queste trasformazioni è illegittima in quanto per il concetto espresso dal Trattato sulla libera circolazione delle merci non può essere vietata la commercializzazione in Italia di prodotti omologati e certificati in un altro paese della comunità. A conferma di quanto sopra esposto esistono delle circolari ministeriali che già ammettono questa deficienza e riconoscono la validità di queste certificazioni (circolare sulle pellicole oscuranti e sugli scarichi non originali ma omologati) che seguendo la logica dell’articolo 78 dovrebbero anche loro essere aggiornati sulla CDS. Infine, cosa di non poco conto, ai fini assicurativi un certificato di approvazione europea garantisce la rispondenza ai requisiti di sicurezza al fine della liquidazione dei danni subiti o provocati. Certamente la pubblicazione del DM specifico dirimerà ogni dubbio dando merito a quanto sopra riportato. - Latuga Giuliano - Direttore tecnico Tecnostrada.it
Grazie sig. Giuliano per la rapidissima e precisa risposta. Penso di aver capito che siamo sempre alle solite e siccome questo argomento non interessa a qualcuno di importante bisogna fare i salti mortali per ottenere semplicemente un proprio diritto. Ho un parente nella Polizia di Stato che è stato alla stradale e che ha contattato 4 colleghi che invece sono tuttora alla stradale (in caserme diverse) e tutti gli hanno confermato che non hanno disposizioni diverse dal ritirami la carta di circolazione. Come ho già detto non mollerò, aspetterò, dato che non posso permettermi di trovare agenti "poco informati" (visto che poi il giudice di pace mi darebbe ragione, quindi inutile la contravvenzione). Sono convinto che voi siate nel giusto dato che ho avuto varie prove dirette della vostra professionalità. Ringrazio ancora Anna perchè mi ha seguito nelle mie numerose richieste e problemi convincendomi ogni volta di più di avere a che fare con persone estremamente serie. Mi terrò informato su questi decreti, terrò in allerta la mia "conoscenza" in Polizia e seguirò costantemente il vs sito in attesa di novità. Speriamo di sentirci prima di marzo, ho solo gli invernali e vorrei montare il nuovo treno di estivi sui nuovi cerchi! Grazie grazie grazie. - Massimo -
p.s. sarebbe bello avere una sentenza di un giudice di pace (con i dati sensibili cancellati), la girerei alla Polizia chiedendogli che senso ha fare contravvenzioni che poi vengono annullate!
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