Ogni singolo accessorio come da elenco deve essere munito di certificato europeo anche in lingua straniera così suddivisi:
|
a) certificato di prodotto (CP) per gli accessori contraddistinti dalla sigla CP [vedi fac-simile].
b) certificato di conformità (OE) per gli accessori contraddistinti dalla sigla OE (sempre obbligatoria)[vedi fac-simile].
|
Per gli accessori dotati di CP, se l'utente non è in grado di procurare tale certificato, il nostro ente provvederà alle verifiche di rito per il rilascio del nuovo CP da allegare alla certificazione in U.E. con il relativo costo per singola verifica.
Nei casi in cui sia richiesto il progetto preventivo, l'utente dovrà presentare una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato (perito meccanico o ingegnere) con iscrizione agli appositi albi/ordini che ne determini la fattibilità.
All'atto della domanda, dovranno essere allegati: |
- 3 foto dell'auto (vista frontale, laterale e retro)
- copia della carta di circolazione
- dichiarazione di origine e di montaggio per gli accessori
- certificazioni (CP - OE)
|
I CERTIFICATI DOVRANNO ESSERE RINNOVATI CONTESTUALMENTE ALLA PROSSIMA REVISIONE (ART.80 C.D.S.)