Cosa dicono le norme più importanti
che hanno regolarizzato il tuning anche in Italia
Art. 75. CDS Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 77. CDS Controlli di conformità al tipo omologato.
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
DM 148/2010 del 5 agosto 2010 Art. 9
Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea
1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopraccitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
Un percorso iniziato 15 anni fa e oggi abbiamo tagliato il GP della montagna
1995 -
Decreto Ministeriale 8 maggio recepimento direttiva 92/53 CE armonizzazione omologazioni europee.
1997 -
Circolare per scarichi omologati (unità tecnica indipendente)
senza art. 78.
2000 -
Pellicole, ricorso sino alla corte europea
(componente e sistema approvato CE).
2002 -
Circolare OK per le pellicole con certificazione di prodotto
anche in Italia senza art. 78.
2003 -
Circolare Ministeriale per kit estetici.
2005 -
Rilascio 1^ certificazione europea di Tecnostrada.
Vinti ricorsi ai GDP per sequestro carta di circolazione
con Certificato Tecnostrada.
2006 -
Nasce FITS per affiancare Tecnostrada raccolte 10.472 firme ed iscrizioni da depositare al Ministero.
2007 -
Direttiva Europea CARS 21 per adeguamento paesi membri.
2008 -
Sentenza corte Europea n. 265/2008.
Convegno FITS con proposta legge modifica articolo 75.
2009 -
Legge 14/2009 modifica articolo 75 Codice della Strada.
2010 -
Decreto Ministeriale 148/2010 articolo 9 con ok per omologazioni europee.
Legge 120/2010 con modifica articolo 77 del Codice della Strada.
2013 -
Decreto Ministeriale 20/2013. Sostituzionecerchi e pneumatici senza Nulla Osta della Casa Costruttrice.
Importantissimo 1
Posso regolarizzare un’ auto o una moto o un 4x4 già modificati?
Sì a condizione che le modifiche siano conformi alle normative vigenti. In alcuni casi è necessario intervenire per adeguare le modifiche alla normativa di riferimento. Bisogna tenere conto di tre fattori:
1) Gli accessori originali definiti unità tecniche indipendenti (si riconoscono perché hanno stampigliata una E in un cerchietto con un numero a fianco) possono essere sostituiti con altri accessori con la stessa marcatura
2) Tutte le altre modifiche devono rispondere a direttive europee di riferimento con l’emissione di un certificato di prodotto (rilasciato da un ente riconosciuto in Europa)
3) Anche il kit estetico deve ottenere tale approvazione le cui verifiche sono le meno onerose
In base a questi tre punti bisogna al momento dell’acquisto di un accessorio, componente, sistema e unità tecnica chiedere i relativi certificati di prodotto per i primi tre e certificato di conformità per gli ultimi.
Importantissimo 2
Posso regolarizzare anche modifiche artigianali?
Sì a condizione che chi ha effettuato le modifiche rilasci una dichiarazione di origine e montaggio a regola d’arte e sia regolarmente iscritto alla Camera di Commercio come officina registrata al RIA e nel rispetto dei punti indicati al Importantissimo 1
Importantissimo 3
Posso montare cerchi e pneumatici le cui misure non sono sulla C.d.C. e non ho ottenuto il Nulla Osta dal costruttore?
Sì, sarà sufficiente indicarci le misure desiderate e inviarci la copia della carta di circolazione (immatricolata dopo il 1 gennaio 1996) per avere una risposta di fattibilità.
Importantissimo 4
Cosa serve per circolare regolarmente?
Per circolare regolarmente bisogna avere un certificato specifico rilasciato da Ente Europeo riconosciuto in un paese membro della CE a seguito di un collaudo effettuato da un suo tecnico abilitato (art. 9 DM 148/2010).
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