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1^ Associazione Nazionale di Responsabili Tecnici
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Veloce vademecum per la "omologazione" dell'auto tunizzata


Destinato a tutti i possessori di auto modificate con installazioni artigianali.

Ad un recente raduno siamo stati avvicinati da un gruppo di appassionati che ci hanno sollevato il loro problema e la sostanza della domanda era: ”abbiamo auto modificate già da anni spesso con interventi artigianali. Ora è possibile regolarizzarle?”
Dopo una rapida occhiata ai veicoli ed in base alle nostre esperienze precedenti possiamo dire che, nel 95% dei casi, anche le auto con modifiche artigianali possono essere regolarizzate. Cerchiamo ora di spiegare il perché.
Suddividiamo le varie tipologie di modifiche per fornirVi uno strumento di consultazione veloce.

Caso 1: Kit estetici aerodinamici
La maggior parte delle modifiche nascono da un allestimento artigianale apportato sulle scocche con montaggi di kit aerodinamici, che le norme classificano tra i componenti e sistemi da approvare anche in unico esemplare (articolo 75 c. 3 bis CDS) .
Il montaggio di un kit aerodinamico deve rispettare una normativa europea che risale al 1974 e pertanto richiede una certificazione di prodotto che il nostro ente contraddistingue con la sigla CP (certificazione europea di prodotto) e che in questo caso è in grado di rilasciare anche in unico esemplare e a costi contenuti.
Tranne rarissimi casi, è possibile procedere all’approvazione della modifica presentando una dichiarazione di una carrozzeria che ha eseguito i montaggi dei singoli pezzi a regola d’arte.
Con un investimento contenuto, si può regolarizzare un nuovo paraurti anteriore e posteriore, una coppia di minigonne, un alettone nei limiti della sagoma limite degli ingombri della carrozzeria. E’ anche possibile verificare gli allargamenti dei parafanghi, nel rispetto delle stesse regole sopradescritte.

Caso 2: Dispositivi di illuminazione.
I dispositivi di illuminazione sono unità tecniche indipendenti. Ciò vuol dire che sono soggette ad omologazione europea su richiesta del produttore del dispositivo (art. 75 c. 3 ter CDS). Per verificare la regolarità dell’omologazione è sufficiente verificare la presenza sul dispositivo del seguente marchio: una E all’interno di un cerchio con un indice a lato. Una volta appurato che l’accessorio è originalmente provvisto di questa codifica, si deve accertare che la sua installazione risponda alle prescrizioni della direttiva europea per i veicoli finiti (veicolo assemblato dove attualmente la norma è la 2001/116 CE).
Questa tipologia di componente - che il nostro ente contraddistingue con la sigla OE - deve essere documentata dal costruttore e non può per nessun motivo venire successivamente modificata (es. impianti allo xeno montati in parabole alogene). Il nostro ente è in grado di acquisire i riferimenti omologativi delle certificazioni dei costruttori nel caso di mancata fornitura ai tuner all’atto dell’acquisto con esclusione dei certificati rilasciati per gli scarichi non originali. Questi ultimi devono essere documentati direttamente dal costruttore con Certificato di Conformità (circolare ministeriale del 1997).

Caso 3: Modifica impianto frenante
Oggi è possibile intervenire sugli impianti frenanti con sistema a dischi freni maggiorati.
Questa tipologia di intervento differisce dal caso 1 perché non è possibile “omologare” a costi contenuti in unico esemplare. Pertanto si tratta di una via di mezzo tra ciò che deve essere omologato obbligatoriamente a monte (unità tecnica con E nel cerchio) e ciò che si potrebbe approvare a valle (componente estetico) anche in unico esemplare.
In questo caso le verifiche risulterebbero troppo onerose per essere affrontati caso per caso per interventi artigianali. Per questo motivo, chi ha già effettuato questo tipo di modifica deve ripristinare l’auto o affrontare costi improponibili ed il rischio di esiti spesso negativi.
Questa tipologia di componente – contraddistinto dal nostro ente con la sigla CP (certificazione europea di prodotto) - deve essere documentata dal costruttore e non può venir modificata successivamente per nessun motivo.
CP o OE ogni accessorio deve essere sempre “omologato” anche se di origine artigianale.

Stabiliti i tre casi base, è ora possibile capire quando sia necessario presentare un CP (certificazione europea di prodotto) oppure un OE (omologazione europea). Per farlo, è sufficiente consultare la lista delle modifiche allegata alla nostra domanda di certificazione europea. E’ possibile nei soli casi di accessorio soggetto al rilascio di un CP, un nostro intervento in unico esemplare a costi accettabili,.

Sulla lista sono indicati quali possono essere questi componenti sui quali intervenire con il collaudo in unico esemplare per modifiche considerate artigianali con i relativi costi di collaudo per ogni singola visita e prova di accessorio “artigianale”.








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